Lo strumento urbanistico contrassegna la zona agricola di un terreno comunale con la lettera E, scrive Salvatore Puglisi Cosentino, che ricorda anche come il Piano Regolatore Generale o il corrispondente piano urbanistico in vigore divide il territorio in zone territoriali omogenee (ZTO). Ogni zona presenta una precisa destinazione, per poi essere suddivisa ancora in sottozone. In particolare, secondo il decreto interministeriale del 2 aprile 1968 numero 1444, le zone territoriali previste sono le seguenti:

  • centro storico
  • detta di completamento, parzialmente edificata
  • interessata da previsioni di espansioni dell’aggregato urbano
  • destinata agli insediamenti produttivi
  • destinata all’attività agricola
  • destinata a infrastrutture di interesse pubblico, come ospedali e impianti sportivi

La destinazione ad area agricola ha l’obiettivo di  dare un freno all’attività edificatoria in una zona di questo tipo, al fine proteggere e custodire il paesaggio e l’ambiente, oltre che di preservare l’equilibrio tra aree libere e aree edificate. Su un terreno di tipo agricolo è possibile effettuare un’attività di costruzione, ma solo se la essa possiede la caratteristiche di una casa colonica o casa del contadino e se l’edificio è usato per tale scopo.

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Generalmente, i requisiti necessari per poter edificare su un terreno agricolo sono i seguenti: • il proprietario deve essere un imprenditore agricolo da almeno 3 anni; • la costruzione potrà realizzarsi unicamente in conformità ai limiti contenuti nello strumento urbanistico vigente, cioè un massimo di 0,03 metri cubi a metro quadro. Infatti, ogni area è sottoposta ad un indice di fabbricabilità, che identifica il rapporto tra il volume dell’edificio che si può edificare e l’area del terreno scelto. La possibilità di costruire su terreno agricolo è abbastanza limitata, proprio perché l’obiettivo è quello di proteggere l’ambiente da un’eccessiva attività edilizia. Tuttavia, la limitazione dello 0,03 mq/mc, stabilita a livello nazionale, può essere ritoccata e diminuita dalle Regioni e dai Comuni. In particolare, proprio le Regioni hanno competenze ed autonomia nel settore legislativo dell’urbanistica e, alla luce di questa situazione, possono ritoccare le prescrizioni dettate a livello nazionale. Dopo aver verificato le presenza di tutti i requisiti utili, se si desidera edificare una casa in zona agricola, sarà necessario, come per tutte le costruzioni, richiedere il relativo titolo abilitativo, che è il Permesso di Costruire. Anche se si volesse procedere con l’installazione di una casa prefabbricata su un terreno agricolo, ricorda Salvatore Puglisi Cosentino, essendo a tutti gli effetti una costruzione, dovrà comunque essere sottoposta a prescrizioni, vincoli e limiti. Si tratta della medesima disciplina riservata agli edifici tradizionali. A tal proposito, sarà utile far riferimento al Testo Unico dell’Edilizia, in particolare d. P. R. 380/01. Quest’ultimo indica tra gli interventi di nuova costruzione oppure di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio soggetti al Permesso di costruire, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lettera e), punto e.5): “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore”. Dunque, sia se si tratti di un edificio tradizionale, sia si tratti di una casetta prefabbricata, la costruzione e l’edificazione su un terreno agricolo sono sottoposti ad una specifica norma legislativa e a limitazioni importanti, finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente.

 

 

 

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